FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

5 Settembre 2023
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Fondo Transizione Industriale finalizzato a favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Il Decreto direttoriale 30 agosto 2023 definisce modalità e termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto interministeriale 21 ottobre 2022, recante criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Le domande possono essere presentate dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023.

Cos’è

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il 30 agosto 2023 è stato pubblicato dal MIMIT, il decreto direttoriale che definisce tempi e modalità di presentazione dello domande del Fondo attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro di cui una quota pari al 50% è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese:

  • di qualsiasi dimensione;
  • operanti sull’intero territorio nazionale regolarmente costituite;
  • che operano in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Alla data di presentazione della domanda le suddette imprese devono:

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.
Programmi di investimento ambientali ammissibili

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
  • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
  • spese di personale.
Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo”.

Per le grandi imprese l’intensità di aiuto arriva al 30% e sale al 50% per le piccole imprese.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

Le imprese possono presentare la domanda a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Link di riferimento MIMIT

Ultimo aggiornamento 05/09/2023

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