Nuovo Piano Transizione 5.0

 

Reintrodotto l’iperammortamento per investimenti in beni strumentali 

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, sostituendo il quadro dei crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”.

L’agevolazione, finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Entità dell’agevolazione

Per le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia, il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, ai fini delle imposte sui redditi, esclusivamente per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, nella misura del

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta.

La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.

Investimenti agevolabili
La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi, compresi rispettivamente negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge di Bilancio 2026, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza.

Investimenti in beni materiali per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Sono ammesse le spese relative a:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • trasformatori e misuratori funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • impianti per la produzione di energia termica e relativi sistemi di accumulo;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia, subordinati ai gruppi di cui al primo punto.

Gli impianti possono essere localizzati:

  • sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva;
  • su particelle differenti, purché collegate tramite POD riconducibili alla stessa struttura produttiva;
  • nella medesima zona di mercato della struttura produttiva, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.199/2021.

Gli impianti devono essere dimensionati in funzione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, la cui producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico annuo dell’impresa.

Costi massimi ammissibili per impianti FER e sistemi di accumulo 
Sono previsti specifici massimali di spesa agevolabile per gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. I limiti variano in funzione della tipologia di impianto, della tecnologia utilizzata e della potenza installata.

Cumulabilità con altre misure agevolative
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei riferiti ai medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo complessivo dell’investimento e che le stesse quote di spesa non siano finanziate più volte.
La maggiorazione del costo di acquisizione non si applica agli investimenti che beneficiano del Credito d’imposta Industria 4.0.

Procedura di accesso all’agevolazione

La procedura di accesso all’agevolazione si articola in più fasi:

Comunicazione preventiva – L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, indicando:

  • dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • tipologia e ammontare degli investimenti;
  • data prevista di interconnessione dei beni 4.0;
  • data prevista di entrata in funzione degli impianti FER;
  • dati relativi all’applicazione della maggiorazione fiscale.

Comunicazione di conferma – Entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo del GSE, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di conferma attestante il pagamento, a titolo di acconto, di almeno il 20% del costo di acquisizione del bene. La comunicazione deve contenere:

  • estremi delle fatture;
  • importi versati;
  • dati relativi agli investimenti agevolabili.

Per i beni acquisiti in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto dalla società concedente con il fornitore.

Comunicazione di completamento – Al termine degli investimenti e dopo l’interconnessione dei beni, l’impresa deve trasmettere la comunicazione finale di completamento entro il 15 novembre 2028. La comunicazione deve riportare:

  • la data di completamento dell’investimento;
  • le attestazioni relative alla documentazione tecnica e contabile richiesta.

Comunicazioni periodiche obbligatorie per il monitoraggio

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, le imprese dovranno trasmettere:

  1. entro il 20 gennaio di ogni anno, una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati e sulla previsione di utilizzo del beneficio;
  2. entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate nei vari esercizi.

Perizia tecnica asseverata 

Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione devono essere comprovate mediante:

  • perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali;
  • oppure attestazione rilasciata da ente di certificazione accreditato.

Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

La perizia deve attestare:

  • l’appartenenza dei beni agli allegati IV e V;
  • l’interconnessione al sistema aziendale;
  • il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti FER.

Certificazione contabile

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile rilasciata da un revisore legale dei conti oppure da società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

Per le imprese non soggette a revisione legale, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore esterno indipendente.

 

I consulenti di SvirepGroup Vi supporteranno nella presentazione dell’istanza e Vi assisteranno in tutto l’iter agevolativo.

 

 

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