Finanza AgevolataNewsNOVITÀ DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

21 Ottobre 2021
NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il decreto legge n.146/2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022, in vigore dal 22 ottobre, recante misure urgenti e novità in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto fiscale contiene alcune importanti novità come la proroga dei termini per il pagamento delle cartelle esattoriali; l’introduzione di nuove settimane di CIG Covid e, tra gli interventi in materia del lavoro, rifinanziamento dei congedi Covid e dell’indennità di malattia INPS in caso di quarantena Covid.

Sicurezza sul lavoro

Il decreto legge interviene su una serie di misure sul mondo del lavoro ed in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa sulle misure di prevenzione, o che utilizzano lavoratori in nero.

Contrasto al lavoro irregolare

Con il nuovo decreto si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività. Le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni passano al 10% (e non più 20%) del personale sul luogo di lavoro sia in nero.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato, ma solo a determinate condizioni e dietro il pagamento di somma aggiuntiva che varia in base alla violazione e, nel caso di lavoro irregolare, in base al numero dei lavoratori irregolari.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, e anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione.

L’importo è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Cassa integrazione Covid

Rifinanziata anche la cassa integrazione Covid prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza sanitaria. I datori di lavoro possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Quarantena Covid

Sempre in tema lavoro, vi è il rifinanziamento delle misure adottate per continuare ad equiparare la quarantena per Covid alla malattia.

Congedi parentali

Riconfermati i congedi parentali Covid. I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni potranno astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

Previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione in scadenza a decorrere dal 2020.

Si amplia di otto mesi (dagli attuali 10 a 18 mesi) l’arco temporale di “tolleranza” per evitare di decadere dai piani di rateazione in atto, in particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

Proroga notifica cartelle

In merito alle cartelle notificate dal 1° settembre (data a partire dalla quale è ripresa l’attività dell’Agente della riscossione) al 31 dicembre 2021, sono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60) per effettuare il versamento.

Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Rateizzazione dei debiti

Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, è esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

Patent Box semplificato

Sono previste alcune semplificazioni della disciplina della Patent Box.

Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali.

Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d’impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 90%.

I soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per la sua intera durata e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Credito di imposta in Ricerca e Sviluppo

Previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura.

Ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è data la possibilità si “ravvedersi” ed effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi

La procedura di riversamento è riservata ai soggetti che nei periodi d’imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

Potranno accedere alla procedura anche i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

A livello operativo la procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta si attiva mediante l’invio di apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 con la possibilità di rateizzare l’importo in tre rate, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto.

Fondo automotive

Con il decreto fiscale il governo ha stabilito il rifinanziamento per il 2021 dell’Ecobonus auto. La dotazione del fondo è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

  • 65 milioni di euro ai contribuenti per incentivare l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 g/km CO2;
  • 20 milioni di euro ai contribuenti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui euro 15 milioni di euro riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
  • 10 milioni di euro ai contribuenti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/km CO2;
  • 5 milioni di euro ai contribuenti per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

 

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ultimo aggiornamento 21/10/2021

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