Finanza AgevolataNewsFONDI PERDUTI FINO AL 90% A SOSTEGNO DEL TURISMO IN PUGLIA

2 Ottobre 2020
FONDI PERDUTI FINO AL 90% A SOSTEGNO DEL TURISMO IN PUGLIA

Per rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza Covid-19 e dalla connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi, la Regione Puglia ha programmato una misura di aiuto volta ad erogare alle PMI Pugliesi una sovvenzione diretta destinata ad attenuare gli effetti prodotti dalla pandemia, per la quale ha stanziato 40milioni di euro.

La misura di Aiuto, prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta definita nella sua entità in relazione al decremento di fatturato subito nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto al dato registrato nello stesso arco temporale dell’anno 2019 ed in relazione al numero di ULA presenti in azienda.

Soggetti beneficiari

Le imprese che possono richiedere l’agevolazione devono:

  • essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese (Mpmi);

  • avere sede di esercizio dell’attività di impresa in Puglia;

  • esercitare, in relazione alla sede ubicata in Puglia, attività di impresa con Codice Ateco 2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti:

    • 55.10 (Alberghi e strutture simili); 55.20.10 (Villaggi turistici);

    • 55.20.20 (Ostelli della gioventù);

    • 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence);

    • 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);

    • 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio);

    • 79.12 (Attività dei tour operator).

Requisiti di ammissibilità

I soggetti beneficiari per richiedere l’agevolazione devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere impresa attiva con sede di esercizio dell’attività ubicata nel territorio della regione Puglia, classificata con codice ATECO 2007 primario rientrante tra quelli precedentemente individuati, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ;

  • avere un numero complessivo di ULA, nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020, maggiore di zero;

  • avere registrato un fatturato che, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020, risulti inferiore di almeno il 40% rispetto al fatturato registrato del medesimo periodo dell’anno precedente (2019);

  • non presentare, alla data del 31 Dicembre 2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e della Comunicazione della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” – (2014/C 249/01);

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

  • non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

  • adottare ed applicare i contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme nazionali e regionali vigenti in materia di disciplina sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, pari opportunità, contrasto del lavoro irregolare;

  • risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti;

  • essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;

  • possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Soggetto proponente non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n. 231 del 08 giugno 2001 e ss.mm.ii, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

  • non rientrare tra i soggetti per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. del 06 settembre 2011, n. 159;

  • non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana vigente;

  • non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

  • non avere conferito incarichi, né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Soggetto proponente.

Agevolazione concedibile

L’entità massima del fondo perduto concedibile è di:

  • 80.000,00 : Codice ATECO 55.10 (Alberghi e strutture simili);

  • 35.000,00 : Codici ATECO 55.20.10 (Villaggi turistici), 55.20.20 (Ostelli della gioventù), 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence), 55.30 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte);

  • 20.000,00 : Codici ATECO 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività dei tour operator).

La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto parametrata in termini percentuali, fino ad un massimo del 90%, e nei limiti dell’entità massima fissata, su taluni costi fissi riferiti al periodo febbraio – agosto 2020 effettivamente e definitivamente sostenuti alla data di presentazione dell’istanza, relativamente alla/e sede/i di esercizio dell’attività d’impresa per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione.

Parametri per il calcolo del fondo perduto

I parametri utilizzati per la definizione della percentuale sono:

  • decremento di fatturato subito nel periodo 1° febbraio – 31 agosto 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019;

  • numero di ULA impiegate nel periodo 1° marzo 2019 – 29 febbraio 2020.

Nello specifico:

  • se il decremento di fatturato subito in termini percentuali è compreso tra 40% ed il 70% la percentuale da applicare al valore complessivo dei costi fissi del periodo 1 febbraio – 31 agosto 2020 sarà pari a :

    • 50% in presenza di ULA > 0 e fino a 4 (nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020);

    • 60% in presenza di ULA > 4 (nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020);

  • se il decremento di fatturato subito in termini percentuali è compreso tra 70% ed il 100% la percentuale da applicare al valore complessivo dei costi fissi del periodo 1 febbraio – 31 agosto 2020 sarà pari a :

    • 70% in presenza di ULA > 0 e fino a 4 (nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020);

    • 90% in presenza di ULA > 4 (nel periodo 1 marzo 2019 – 29 febbraio 2020).

Costi fissi su cui calcolare il fondo perduto

Per la definizione della base di calcolo sono utilizzati, esclusivamente, i costi fissi di seguito indicati:

  1. Personale (RAL, contributi previdenziali ed assicurativi, etc.);

  2. Utenze;

  3. Canoni di locazione;

  4. Assicurazioni;

  5. Leasing;

  6. Servizi di pulizia (solo se riferiti a contratti continuativi di durata non inferiore ad un anno);

  7. Servizi di sicurezza (solo se riferiti a contratti continuativi di durata non inferiore ad un anno).

Tali costi devono essere:

  • riferiti alla sede in cui si esercita l’attività per cui si è Soggetti ammissibili alla presentazione dell’istanza di sovvenzione;

  • strettamente e funzionalmente connessi all’attività medesima;

  • riferiti, in termini di competenza, al periodo 1.02.2020 – 31.08.2020;

  • effettivamente e definitivamente sostenuti al momento di presentazione dell’istanza;

  • considerati al netto dell’IVA, per le fattispecie che prevedono l’imposta sul valore aggiunto esposta in fattura.
Cumulo con altre agevolazioni

Gli Aiuti concessi a valere sulla presente agevolazione possono essere cumulati con:

  • gli Aiuti previsti dai Regolamenti de minimis o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo di tali Regolamenti;

  • altri Aiuti di cui al Quadro Temporaneo e al D.L. n.34/2020, art. 54 e ss., conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione C (2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.

Tali Aiuti non devono, in ogni caso, superare la soglia massima di importo per Beneficiario prevista dall’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, calcolata tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020.

Ultimo Aggiornamento: 29 Settembre 2020

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