Finanza AgevolataNewsSUPERBONUS 110%

3 Agosto 2020
SUPERBONUS 110%  

 

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). 

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). 

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus ma anche quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Cos’è il Superbonus 

E’ definito superbonus, l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio e consistente nella possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici, e per l’adeguamento sismico degli stessi. 

In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari. 

Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi. 

In particolare le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi trainanti di: 

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno ; 
  • interventi antisismici (cd. Sismabonus). 

Accanto a questi interventi trainanti, beneficiano della detrazione, se compiuti unitamente a uno degli interventi sopra descritti, anche i c.d. interventi “trainati”. 

Sono interventi trainati: 

  • l’installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In ogni caso la detrazione al 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia prodotta e non consumata. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia; 
  • l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici; 
  • la sostituzione degli infissi. 
Cumulabilità Superbonus con altre agevolazioni 

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. 

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. 

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 

Tipologia di fabbricati e abitazioni rientranti nel Superbonus 

Possono usufruire del superbonus gli interventi eseguiti su: 

  • parti comuni di edifici (es. condominio); 
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera); 
  • singole unità immobiliari. 

Non c’è più la distinzione tra prima e seconda casa che si trovava nel testo originario del decreto legge, pertanto sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case. 

Sono invece espressamente esclusi dal beneficio gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli). 

 Soggetti beneficiari 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

  • i condomìni ; 
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni ; 
  • gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci 
  • le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000 
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Condizioni per l’ottenimento del Superbonus 
  • Gli interventi del c.d. ecobonus, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, devono comportare il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE (attestato di prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo. 
  • Gli interventi del c.d. sismabonus, finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio, devono comportare il miglioramento di almeno una classe. 
  • Gli interventi c.d. trainati possono beneficiare della detrazione solo se compiuti unitamente a uno dei tre interventi trainanti. 
  • Gli interventi trainati se compiuti unitamente ad uno o più interventi trainanti in ambito energetico, devono determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta. 
  • Gli interventi trainati danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento trainante, per gli immobili vincolati per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti, a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali. 
  • L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 
Misura della detrazione 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. 

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento: 

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali 
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). 

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso. 

 Sconto o cessione del credito 

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ; 
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo. 

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto 

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di: 

  • recupero del patrimonio edilizio. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici ; 
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico; 
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”; 
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020; 
  • installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus 
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. 
Adempimenti 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus,, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: 

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; 
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. 

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. 

Ultimo Aggiornamento: 03 Agosto 2020

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