Finanza AgevolataNewsNUOVO MODELLO DAL 7 GIUGNO PER BONUS MEZZOGIORNO E ZES

5 Maggio 2022
NUOVO MODELLO DAL 7 GIUGNO PER BONUS MEZZOGIORNO E ZES

Nuovo modello a partire dal 7 giugno per le comunicazioni per la fruizione del Bonus credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, nelle zone economiche speciali (ZES) e nei comuni del sisma del Centro Italia.

Con provvedimento del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha modificato il suddetto modello di comunicazione, contenente un nuovo riquadro nel quadro B, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

La richiesta del bonus con il nuovo modello deve essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 175, legge n. 234/2021) ha adeguato il perimetro dei territori ammessi al bonus Sud alla luce della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea, includendo tra le regioni destinatarie dell’aiuto anche il Molise, una delle aree in deroga ai sensi della lettera a), articolo 107, paragrafo 3 del TFUE destinataria degli aiuti a causa del basso tenore di vita e dell’elevata disoccupazione.

Le zone dell’Abruzzo rientrano invece tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dedicato agli aiuti desinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Il nuovo modello per il bonus Sud dovrà quindi essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive situate in:

  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Puglia,
  • Sicilia,
  • Molise,
  • Sardegna,
  • Abruzzo.
Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES

L’articolo 1, comma 316, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento all’anno 2022, la proroga disposta dal citato comma 316 è divenuta operativa a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Credito d’imposta Sisma

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta Sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19” (Temporary Framework). L’attuazione della citata misura agevolativa per l’anno 2021 è subordinata, quindi, all’adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework. La misura agevolativa disciplinata dalla previgente formulazione del citato articolo 18-quater era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020 dalla Commissione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018. Pertanto, a partire dal 7 giugno 2022 non è più consentito l’utilizzo del modello di comunicazione con riferimento agli investimenti realizzati negli anni precedenti il 2021.

link di riferimento Agenzia delle Entrate

ultimo aggiornamento 05/05/2022

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