Normativa Credito d'imposta R&S - SvirepGroup

“l’opportunità da cogliere al volo per la tua azienda”

Il servizio offerto da SvirepGroup® sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, nasce per proporre alle aziende una consulenza professionale completa al fine di individuare gli strumenti più adatti per consentire il corretto utilizzo di tale bonus, sia ai soggetti che realizzano che a quelli che intendono realizzare progetti di innovazione e ricerca.
Un presupposto cardine della crescita di un’impresa è sicuramente rappresentato dalla capacità di portare sui mercati, prodotti e servizi caratterizzati da un grande contenuto innovativo, da un alto valore aggiunto ed in grado di differenziarsi tra di loro.
In quest’ottica, il legislatore, con la legge di stabilità 2015, ha introdotto una nuova disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo per incentivare le aziende che decidono di investire in tale settore, consentendo loro di recuperare parte di quanto hanno già speso, scontandolo successivamente dalle imposte dovute.
Non è la prima volta che viene introdotta un’agevolazione su ricerca e sviluppo.
Infatti, in Italia, la prima istituzione legislativa del credito d’imposta per innovazione in tema di ricerca e sviluppo si deve alla legge finanziaria del 2006.
Inoltre, anche nel decreto “Destinazione Italia” del 2013 era stato previsto un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo.
In merito a tale precedente disciplina, si rappresenta che, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico analizzati dall’Airi (Associazione italiana per la ricerca industriale), dal 2006 al 2012 grazie al credito d’imposta per l’innovazione sono state erogate agevolazioni per 1.179,2 milioni di euro.
Le risorse previste dalla legge finanziaria 2006 per il periodo d’imposta 2007-2009, visto l’alto numero di domande, si esaurirono però già nel maggio 2009, con conseguente chiusura dell’intervento. La successiva legge finanziaria stabilì risorse aggiuntive per gli anni 2010-2011.
L’attuale disciplina in tema di ricerca e sviluppo, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 co. 35‐36 della Legge 23.12.2014 n. 190, prevede che possano avere accesso al credito d’imposta per ricerca e sviluppo ”tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato”, che effettuano investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ora prorogato fino al 31 dicembre 2020).
Si precisa, altresì, che nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi i consorzi e le reti di imprese, nonostante gli stessi non siano specificatamente indicati dalla normativa.
Al riguardo, si rileva che la norma istitutiva del credito di imposta non pone alcuna condizione attinente la data di inizio dell’attività di impresa.
Di conseguenza, possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Il bonus viene riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro (legge di Bilancio 2019) per ciascun beneficiario, a condizione che siano stati spesi almeno 30 mila euro per attività improntate alla Ricerca e Sviluppo.
Sparisce quindi il precedente vincolo con cui il decreto Destinazione Italia riservava il bonus alle sole imprese che detenevano un fatturato annuo inferiore a 500 mila euro.
Un’importante novità del “nuovo” credito di imposta è rappresentato, dalla assenza di una limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi europei, il credito, si caratterizza infatti per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica ma comunque certificata.
E’ pertanto evidente che la misura ha un’ampia portata generale che ne assicura compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato.

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