Finanza AgevolataNewsLA GUIDA: DECRETO LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE

9 Aprile 2020

Ultimo Aggiornamento: 9 Aprile 2020

Oggi 09 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità varato lunedì 06 aprile dal Consiglio dei Ministri con il quale si garantirà tutta la liquidità necessaria al tessuto produttivo italiano con il 100% di garanzia dello Stato. Le misure principali che rientrano nel pacchetto del decreto legge prevedono liquidità per le imprese, sospensione di tasse e contributi, Golden power rafforzato più un gruppo eterogeneo di altri interventi.

Con il decreto vengono stanziati 400 miliardi di euro necessari a scongiurare il collasso dell’imprenditoria italiana, soprattutto di imprese medie e piccole, le più colpite dalla crisi.

Lo schema del decreto si articola dunque in tre temi fondamentali: aumentare le garanzie per i prestiti alle imprese, snellire la burocrazia e stanziare circa 400 miliardi di euro fino alla fine dell’anno, di cui 200 miliardi per il mercato interno e 200 per potenziale l’export.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia di Covid-19 Sace spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercito del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla Sace non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita iva.

Garanzia per le piccole e medie imprese

Le garanzie studiate per le imprese di dimensioni medio-piccole, con il ricorso al Fondo di Garanzia Pmi, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, sono previste alle seguenti condizioni:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;

  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

  3. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare alternativamente:

    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

    • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

    • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

  1. la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia;

  2. la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano alla data della richiesta di garanzia esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato purché alla data di entrata in vigore del presente decreto le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza . Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;

  3. previa autorizzazione della Commissione europea sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Coivd-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 da altra idonea documentazione anche mediante autocertificazione e comunque non superiore a 25 mila euro.

    Le suddette disposizioni sono valide anche per le startup.

Garanzia per le grandi imprese

Le garanzie alle imprese di grandi dimensioni sono rilasciate alle seguenti condizioni:

  1. la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

  2. al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

  3. l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore ta i seguenti elementi:

    • 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019 come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

    • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per primi due anni di attività;

  1. la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre il:

    • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5 mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5 mila dipendenti in Italia;

    • 70% per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

  1. i tassi applicati alle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

    • per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

      • 25 punti base durante il primo anno;

      • 50 punti base durante il secondo e terzo anno;

      • 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    • per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti in rapporto all’importo garantito:

      • 50 punti base durante il primo anno;

      • 100 punti base durante il secondo e terzo anno;

      • 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

  2. l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

  3. a fronte del finanziamento gli investimenti dovranno essere localizzati in Italia e comprovati da una relazione redatta dal rappresentante legale.

Si consiglia di redigere e depositare il bilancio 2019 prima della richiesta del credito, in caso contrario bisognerà attenersi alle casistiche ed alle disposizioni previste dal decreto.

Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il decreto introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il 10%, così liberando fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export, per permettere a SACE di fronteggiare la crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale.

Proroga Tasse e contributi

Tra le novità più rilevanti del nuovo decreto c’è anche la proroga di tasse e contributi con lo stop di quelli previsti ad aprile e maggio e la sospensione dei processi fino all’11 maggio. Nello specifico:

  • sospensione fino al 30 maggio dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. I versamenti sospesi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari imposto a decorrere da medesimo mese di giugno;

  • sospensione del pagamento di tasse e contributi anche per le partite iva e autonomi con ricavi o compensi superiori a 50milioni e che hanno registrato una perdita di fatturato del 50% nei mesi di marzo e aprile;

  • sospensione degli adempimenti fiscali anche per quelli di agenzia Entrate-Riscossione, a partire dai pignoramenti presso terzi e cioè quelli che nel 90% della riscossione coattiva si trasformano in pignoramento di conti correnti o del quinto dello stipendio;

  • proroga consegna Certificazione unica 2020 dal 31 marzo al 30 aprile senza sanzioni;

  • bonus 50% sanificazione e mascherine erogato come credito d’imposta ai datori di lavoro che effettuano sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere di protezione, occhialini protettivi, tute di protezione e calzari e per l’acquisto di detergenti mani e disinfettanti. Il credito d’imposta a beneficiario è previsto per un importo massimo di 20mila euro nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.

Golden power nei settori strategici

Il decreto ha confermato anche il cosiddetto “Golden Power” nei settori strategici, per garantire il potere del Governo contro possibili acquisizioni straniere di Pmi e imprese.

I poteri di veto del Governo vengono estesi a nuovi settori ed anche nelle operazioni di acquisizione all’interno dell’Unione Europea per il controllo e l’acquisizione di quote superiori al 10%. Il nuovo provvedimento aumenterà gli obblighi di comunicazione alla Presidenza del Consiglio anche per l’acquisizione di quote azionarie delle pmi strategiche.

Il nuovo Golden power sarà necessario per contrastare “le scalate ostili” e tutelare il nostro patrimonio produttivo e industriale da cui dipende anche la sicurezza nazionale.

Il Decreto Liquidità imprese serve come anticipazione del più corposo decreto ad aprile con misure assistenziali e ammortizzatori sociali. Quest’ultimo è atteso a metà mese.

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