Efficienza Energetica ImpresaFinanza AgevolataNewsISTITUITO CODICE TRIBUTO BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE

22 Marzo 2022
ISTITUITO CODICE TRIBUTO BONUS ENERGIA PER IMPRESE ENERGIVORE

L’ Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022, ha istituito il codice tributo per l’ utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del “bonus energia” il credito d’ imposta a favore delle imprese energivore.

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore

L’ articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’ anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’ impresa, di un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta.

Il credito sarà  pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Utilizzo del credito d’ imposta

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Per consentire l’ utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate, è stato istituito il codice tributo 6960 denominato accredito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario“, nella colonna “importi a credito compensati“, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo  “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

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Ultimo aggiornamento 22/03/2022

link di riferimento Agenzia delle Entrate

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