DETRAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI ADDOLCITORI D’ACQUA - SvirepGroup

20 Gennaio 2021
DETRAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI ADDOLCITORI D’ACQUA

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

  • Ristrutturazione Edilizia;
  • Ecobonus;
  • Superbonus.
Ristrutturazioni Edilizie e addolcitore d’acqua

La detrazione fiscale al 50% è quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dellarticolo 16-bis del DPR 917/1986.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n° 20/E del 2011, che i sistemi di trattamento delle acque sono ammissibili alla detrazione purché comportino modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria, quali ad esempio la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari, che non incidano sulla volumetria e sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore devono essere documentate, ossia:

  • la fattura del fornitore/installatore deve contenere il richiamo esplicito alla norma, articolo 16-bis del DPR 917/1986, nonché la descrizione dell’intervento strutturale agevolabile;

  • il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante” contenente: il riferimento normativo all’ articolo 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda a cui il bonifico è destinato, il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico che riporti la data e il numero della fattura di riferimento.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tuttavia, per gli interventi realizzati entro il 31/12/2021, il beneficiario può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ecobonus e addolcitore acqua 

La detrazione fiscale al 65% è riconosciuta, invece, per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, “Ecobonus”.

La detrazione per i sistemi di filtrazione, il condizionamento chimico e l’addolcimento spetta nell’ambito di interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali rientrano tra le spese ammesse alla detrazione:

  • quelle per smontare e dismettere l’impianto di climatizzazione invernale esistente;

  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti preesistenti;

  • quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;

  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

La realizzazione dell’intervento, ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Anche in questa fattispecie, le spese devono essere documentate e contenere il riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione, art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296, sia in fattura sia nel bonifico parlante.

E’ inoltre richiesta una comunicazione telematica tramite il portale ENEA riguardo all’intervento di efficientamento energetico posto in essere.

La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo; per gli interventi realizzati entro il 31/12/2021, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Superbonus e addolcitore d’acqua

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119 del decreto legge n° 34/2020, i sistemi di trattamento delle acque possono essere agevolati nella misura del 110% e ricadere così nella disciplina agevolativa del Superbonus, qualificandosi come interventi trainati.

L’ammissibilità delle spese per acquisto ed installazione di addolcitori è subordinata a due condizioni:

  • il sistema di trattamento delle acque, per essere considerato “trainato”, deve essere installato tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori dell’intervento trainante che consente di accedere all’agevolazione;

  • il sistema di trattamento delle acque deve comunque essere collegato ad un intervento afferente l’impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione acqua calda sanitaria e contribuire così al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Le spese devono essere documentate e contenere, sia in fattura sia nel bonifico parlante, il richiamo normativo di cui all’ art. 121 del decreto – legge 34/2020.

In questo caso, la detrazione spettante viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo; in luogo della detrazione, il soggetto beneficiario che realizza interventi entro 31/12/2022, può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione vi è quello di trasmettere ad ENEA, in via telematica, l’asseverazione degli interventi realizzati a cura di un tecnico abilitato entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

link riferimenti Agenzia delle Entrate

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Ultimo aggiornamento 19/01/2021

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