Finanza AgevolataNewsDETRAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO E L’ INSTALLAZIONE DI ADDOLCITORI D’ ACQUA

20 Gennaio 2021

DETRAZIONI FISCALI PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI ADDOLCITORI D’ACQUA

I soggetti privati che effettuano l’acquisto e la posa in opera di addolcitori d’acqua possono beneficiare di detrazioni fiscali dal 50% al 110%, a seconda dell’ambito normativo di riferimento:

  • Ristrutturazione Edilizia;
  • Ecobonus;
  • Superbonus.

Ristrutturazioni Edilizie e addolcitore d’acqua

La detrazione fiscale al 50% è quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n° 20/E del 2011, che i sistemi di trattamento delle acque sono ammissibili alla detrazione purché comportino modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria, quali ad esempio la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari, che non incidano sulla volumetria e sulla destinazione d’uso dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore devono essere documentate, ossia:

  • la fattura del fornitore/installatore deve contenere il richiamo esplicito alla norma, articolo 16-bis del DPR 917/1986, nonché la descrizione dell’intervento strutturale agevolabile;
  • il pagamento deve avvenire con bonifico “parlante” contenente: il riferimento normativo all’articolo 16-bis del DPR 917/1986, il codice fiscale o la partita IVA dell’azienda a cui il bonifico è destinato, il codice fiscale del soggetto che usufruisce della detrazione e la causale del bonifico che riporti la data e il numero della fattura di riferimento.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tuttavia, per gli interventi realizzati entro il 31/12/2021, il beneficiario può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Ecobonus e addolcitore acqua

La detrazione fiscale al 65% è riconosciuta, invece, per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli Edifici, “Ecobonus”.

La detrazione per i sistemi di filtrazione, il condizionamento chimico e l’addolcimento spetta nell’ambito di interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, per i quali rientrano tra le spese ammesse alla detrazione:

  • quelle per smontare e dismettere l’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione degli impianti preesistenti;
  • quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

La realizzazione dell’intervento, ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Anche in questa fattispecie, le spese devono essere documentate e contenere il riferimento alla norma istitutiva dell’agevolazione, art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296, sia in fattura sia nel bonifico parlante.

È inoltre richiesta una comunicazione telematica tramite il portale ENEA riguardo all’intervento di efficientamento energetico posto in essere.

La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo; per gli interventi realizzati entro il 31/12/2021, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Superbonus e addolcitore d’acqua

Nel caso di realizzazione di uno degli interventi trainanti previsti dall’art. 119 del decreto legge n° 34/2020, i sistemi di trattamento delle acque possono essere agevolati nella misura del 110% e ricadere così nella disciplina agevolativa del Superbonus, qualificandosi come interventi trainati.

L’ammissibilità delle spese per acquisto ed installazione di addolcitori è subordinata a due condizioni:

  • il sistema di trattamento delle acque, per essere considerato “trainato”, deve essere installato tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori dell’intervento trainante che consente di accedere all’agevolazione;
  • il sistema di trattamento delle acque deve comunque essere collegato ad un intervento afferente l’impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione acqua calda sanitaria e contribuire così al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Le spese devono essere documentate e contenere, sia in fattura sia nel bonifico parlante, il richiamo normativo di cui all’art. 121 del decreto-legge 34/2020.

In questo caso, la detrazione spettante viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo; in luogo della detrazione, il soggetto beneficiario che realizza interventi entro 31/12/2022, può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire dell’agevolazione vi è quello di trasmettere ad ENEA, in via telematica, l’asseverazione degli interventi realizzati a cura di un tecnico abilitato entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

link riferimenti Agenzia delle Entrate

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Ultimo aggiornamento 19/01/2021

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