Finanza AgevolataNewsBONUS COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI 2022

21 Febbraio 2022
BONUS COLONNINE ELETTRICHE PER RICARICA VEICOLI 2022

Bonus colonnine elettriche 2022, contributi per imprese e professionisti per ricarica veicoli elettrici.

Il Governo e il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) per favorire la diffusione della mobilità elettrica hanno stanziato 90 milioni di euro, per l’acquisto e l’installazione di colonnine e infrastrutture di ricarica per auto elettriche. L’incentivo prevede un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammesse.

Beneficiari di questa agevolazione sono le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, le società, enti pubblici e privati che svolgono un’attività commerciale. Ogni richiedente può presentare una sola domanda.

L’80% dei fondi è destinato agli interventi delle imprese, con valore complessivo inferiore a 375mila euro. Per importi superiori a questa cifra è destinato un altro 10%, mentre per le persone fisiche rimane il restante 10% (9 milioni).

Requisiti per le imprese

Possono beneficiare del contributo le imprese che, alla data della concessione e alla data dell’erogazione del contributo stesso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno sede sul territorio italiano e risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono regolarmente iscritte al Registro Imprese, con iscrizione Ines e Inail e posizione contributiva regolare;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
Requisiti per i professionisti

Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, alla data della concessione e alla data dell’erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.
Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021) e possono comprendere l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

I costi specifici massimi ammissibili sono per:

  • wallbox con un solo punto di ricarica CA da 7,4 kW a 22kW: 2.500 euro per singolo dispositivo;
  • colonnine con due punti di ricarica CA da 7,4 kW a 22kW: 8.000 euro per singola colonnina;
  • corrente continua fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
  • corrente continua oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
  • corrente continua oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina.

Nell’incentivo rientrano anche:

  • i costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica;
  • le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

  • essere nuove di fabbrica;
  • avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
  • rispettare i requisiti minimi di cui all’articolo 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
  • essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
  • essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo le spese per:

  • imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
  • consulenze di qualsiasi genere;
  • terreni e immobili;
  • acquisto di servizi diversi da quelli elencati all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del Dm e cioè connessione alla rete elettrica, progettazione, direzione lavori eccetera (che sono ammessi nella misura del 10% sul totale ammissibile); i servizi diversi sono esclusi anche se funzionali all’installazione;
  • costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.
Contributo spettante e presentazione delle domande

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Le domande potranno essere presentate secondo i criteri e le modalità i quali verranno definiti in un successivo Decreto MITE (Ministero della Transizione Ecologica) e su cui vi terremo aggiornati.

Contattaci per la predisposizione della documentazione e la presentazione della domanda.

Ultimo aggiornamento 21/02/2022

link di riferimento G.U. 

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