Finanza AgevolataNewsAGEVOLAZIONI IMPRESE E PRIVATI – LEGGE DI BILANCIO 2021

8 Gennaio 2021
AGEVOLAZIONI IMPRESE E PRIVATI – LEGGE DI BILANCIO 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di seguito agevolazioni imprese e privati Legge di Bilancio 2021, entrata in vigore il 01 Gennaio 2021, assumono carattere ufficiale le misure di incentivo fiscale previste per il 2021 e il 2022.

Le principali misure riguardano:

  • Lavoro;
  • Imprese del Sud;
  • Piano Nazionale Transizione 4.0;
  • Incentivi Imprese e Privati.
MISURE PER IL LAVORO
Sgravi contributivi per nuove assunzioni under 36 (articolo 1, commi 10 – 19)

Il comma 10 dell ‘art.1 della Legge di Bilancio prevede che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, sia riconosciuto l ‘esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato.

L ‘esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 12 prevede che l ‘esonero contributivo spetti ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l ‘assunzione, n è procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei confronti di medesimi lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, cos come previsto dal comma 16, l ‘esonero contributivo spetta nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui e per la durata di 12 mesi, senza alcun limite di età.

Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 161)

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell ‘economia”, è un ‘agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate che consiste in un parziale esonero dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro. La misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata estesa sino al 31 dicembre 2029, al fine di contrastare gli effetti determinati dall ‘epidemia da Covid-19 sui livelli occupazionali nelle aree caratterizzate da grave situazione di disagio economico.

L ‘agevolazione è modulata come segue:

  • Esonero nella misura del 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31.12.2025;
  • Esonero nella misura del 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • Esonero nella misura del 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Rinnovo dei contratti a tempo determinato (articolo 1, comma 279)

Fino al 31 marzo 2021, per i datori di lavoro è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi.

Ulteriori 12 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga. Blocco licenziamenti fino al 31 Marzo 2021 (articolo 1, commi 300 – 311)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l ‘attività lavorativa per eventi riconducibili all ‘emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda per i trattamenti suddetti per una durata massima di 12 settimane, le quali devono essere collocate:

  • tra il 1° Gennaio 2021 e il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • tra il 1°Gennaio 2021 e il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale “Covid-19”: pertanto, eventuali periodi di integrazione salariale richiesti in precedenza e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° Gennaio 2021 sono imputati alle 12 settimane ivi previste.

Le domande devono essere inoltrate all ‘Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell ‘attività lavorativa.

I datori di lavoro privati che non si avvalgono delle misure integrative, possono optare per per l ‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane. A riguardo, si attende l ‘adozione di apposita circolare Inps per le modalità di acceso alla misura.

Fino al 31 Marzo 2021 resta in vigore il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi per motivi economici. Le disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell ‘attività dell ‘impresa.

MISURE PER LE IMPRESE DEL SUD

I commi 170, 171 e 185 dell ‘art. 1 confermano e introducono importanti novità volte a rafforzare l ‘avanzamento tecnologico e la competitività delle Imprese del Mezzogiorno.

Misura Resto al Sud (articolo 1, comma 170)

La misura “Resto al Sud” attraverso la quale si intende sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali con la concessione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, estende la possibilità di accesso ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni (fino al 2020, 45 anni).

“Resto al Sud” finanzia attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca ed acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, attività libero professionali, sia in forma individuale che societaria. Sono escluse le attività agricole e il commercio.

La misura copre sino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ciascun socio e fino a un massimo di 200.000 euro per le società; per le imprese esercitate in forma individuale, il finanziamento massimo è di 60.000 euro.

Sono ammissibili le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili (limite 30% del programma di spesa), macchinari, impianti e attrezzature nuovi, programmi informatici e servizi per le tecnologie, l ‘informazione e la telecomunicazione, spese di gestione (limite 20% del programma di spesa) relative a materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative.

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono cosi composte:

  • 50% di contributo a fondo perduto;
  • 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono interamente a carico di Invitalia.

La richiesta di agevolazione può essere effettuata dai soggetti che:

  • hanno età compresa tra 18 e 55 anni;
  • sono residenti in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o in 116 comuni delle regioni del cratere sismico di Lazio, Marche ed Umbria. Si può trasferire la residenza in una delle suddette regioni dopo aver presentato la domanda, entro massimo 60 giorni dall’eventuale esito positivo della valutazione (120 giorni se risiedi all’estero);
  • Non sono già titolari di altre attività d ‘impresa in esercizio alla data del 21/06/2017: nel caso di ditta individuale, non si deve essere titolari di partita IVA movimentata e, nel caso di società, non si deve essere rappresentante legale di società iscritte al registro delle imprese attive. La titolarità dell ‘impresa viene valutata al 21 Giugno 2017. Quindi, si può presentare domanda se si risulta titolare di impresa in esercizio a quella data, anche se nel frattempo l ‘impresa è stata cessata o ceduta.

Una società esistente può presentare domanda se è stata costituita dopo il 21 Giugno 2017. In particolare, la domanda può essere presentata da imprese costituite successivamente alla data del 21/06/2017 (comprese ditte individuali e società cooperative) e da imprese costituende entro 60 giorni (o 120 giorni se i soggetti sono residenti all ‘estero) dopo l ‘esito positivo.

Per il comparto delle libere professioni, sono previste la sola apertura della partita IVA per le attività svolte in forma individuale e la costituzione di società tra professionisti per le attività svolte in forma collettiva.

Non sono previsti vincoli per la ripartizione delle quote societarie ai fini dell ‘ammissione all ‘agevolazione.

Nel caso di impresa societaria, il richiedente che possieda i requisiti richiesti può presentare domanda di agevolazione anche se i soci ne sono privi, a patto che gli stessi non superino 1/3 della compagine sociale e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno dei richiedenti;

  • Non risultino già beneficiari di altre agevolazioni nazionali per l ‘autoimprenditorialità nell ‘ultimo triennio;
  • Non sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o si impegnano a non esserlo per tutta la durata del finanziamento;
  • Non risultino titolari di partita IVA movimentata, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, per lo svolgimento di un ‘attività analoga a quella proposta (solo per il comparto delle attività libero professionali). È considerata analoga un ‘attività con codice Ateco non identico fino alla 3° cifra di classificazione delle attività economiche.
Proroga Bonus Beni strumentali per il Mezzogiorno (articolo 1, comma 171)

Prorogato fino al 31 Dicembre 2022 il Bonus Beni Strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), che riconosce alle imprese un credito di imposta, commisurato alla dimensione aziendale, sino al 45% delle spese sostenute per l ‘acquisto di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale.

Proroga maggiorazione Bonus Ricerca e Sviluppo per il Mezzogiorno (articolo 1, comma 185)

Infine, è confermato il potenziamento del Bonus Ricerca e Sviluppo Sud che attribuisce un credito d ‘imposta sino al 45% delle spese sostenute per i progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonch è progetti in materia Covid-19, da parte di strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud per le attività svolte negli anni 2021 e 2022.

MISURE PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

I commi da 1051 a 1064 riguardano le misure ricomprese nel Piano Nazionale Transizione 4.0. Risultano prorogati e potenziati sino al 31.12.2022 il Credito di Imposta Beni Strumentali, il Credito di Imposta R&S e il Credito d ‘Imposta Formazione 4.0.

Aumento aliquote Credito d ‘imposta beni strumentali (articolo 1, commi 1051 – 1062)

Il Credito d ‘imposta Beni Strumentali può essere utilizzato con decorrenza 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022.

La misura dell ‘incentivo fiscale varia in funzione dell ‘anno di realizzazione dell ‘investimento in beni strumentali e in funzione della tipologia di bene acquisito: materiale o immateriale, 4.0 o meno.

Per il 2021, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell ‘allegato A della Legge 232/2016, spetta un credito d ‘imposta pari al 10% del costo sostenuto nel limite di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. La stessa entità del credito spetta anche per gli investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell ‘allegato B, nel limite massimo dei costi ammissibili di 1 milione di euro.

A partire dal 2022, il credito d ‘imposta di cui sopra è riconosciuto alle stesse categorie di beni strumenti nella misura del 6%, fermo restando i limiti massimi di spesa ammissibile.

La misura del credito è elevata al 15% se l ‘investimento in beni materiali e immateriali (strumenti e dispositivi tecnologici), non ricompresi negli allegati A e B, è funzionale alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Diverso è il trattamento dei beni strumentali materiali ricompresi nell ‘allegato A della legge 232/2016: sono previste misure differenziate non soltanto in ragione dell ‘esercizio di sostenimento dei costi relativi all ‘investimento, ma anche in funzione dell ‘entità dello stesso.

A decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 è previsto un credito d ‘imposta:

  1. Pari al 50% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. Pari al 30% del costo, per investimenti compresi tra 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  3. Pari al 10% del costo, per investimenti compresi tra 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

A partire dal 1° Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022, per gli stessi investimenti è prevista una riduzione dell ‘intensità del credito che sarà pari, rispettivamente, al 40%, al 20% e al 10%.

Per i beni strumentali immateriali ricompresi nell ‘allegato B, il credito d ‘imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo dal 16 Novembre 2020 al 31 Dicembre 2022, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d ‘imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall ‘anno di entrata in funzione dei beni o dall ‘anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati con decorrenza 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, il credito d ‘imposta spettante per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non in chiave 4.0 è utilizzabile in un ‘unica quota annuale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d ‘imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l ‘effettivo sostenimento dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni devono contenere espresso richiamo alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020. È richiesta inoltre una perizia asseverata per i beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B ma solo se il loro costo unitario è superiore a 300.000 euro; al contrario, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante dell ‘impresa.

Aumento aliquote Credito d ‘imposta Ricerca e Sviluppo (articolo 1, comma 1064, lettere a) e g) )

Ulteriore conferma e potenziamento si ha per il Credito d ‘imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, prorogato sino al 31 Dicembre 2022.

La misura del credito d ‘imposta passa dal 12% al 20% per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; dal 6% al 10% per le attività di innovazione tecnologica e di ideazione estetica e design. Con riferimento ai soli progetti di innovazione tecnologica, la misura del credito d ‘imposta è elevata al 15% se il progetto favorisce la transizione ecologica o l ‘innovazione in chiave 4.0.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d ‘imposta sono tenuti a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell ‘attività di ricerca e sviluppo svolta.

Proroga Credito d ‘imposta Formazione 4.0 (articolo 1, comma 1064, lettera i) )

Infine, risulta prorogato al 31 Dicembre 2022 anche il Credito di Imposta Formazione 4.0. Nell ‘ambito di tale misura, non vi sono dei potenziamenti sulla percentuale dei costi ammissibili, ma vi è un ampliamento delle spese agevolabili, ossia:

  • Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alle attività di formazione;
  • Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti: spese di viaggio, materiali e forniture con attinenza diretta al progetto, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature per le ore impiegate nell ‘attività formativa. Restano tuttavia escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle relative a personale dipendente con disabilità;
  • Costi per servizi di consulenza relativi al progetto di formazione;
  • Spese generali indirette (spese amministrative, canoni di locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
INCENTIVI IMPRESE E PRIVATI
Semplificazione Nuova Sabatini (articolo 1, comma 95)

Il comma 95 dell ‘art. 1 prevede l ‘erogazione in un ‘unica soluzione del contributo Nuova Sabatini indipendentemente dall ‘importo del finanziamento erogato per l ‘acquisto di beni strumentali. A fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per l ‘acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

Nuova Sabatini può essere cumulata con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto ai sensi degli articoli 15 e 17 del Regolamento Comunitario 651/2014.

Bonus Pubblicità (articolo 1, comma 608)

Il comma 608 dell ‘art. 1 conferma per gli anni 2021 e 2022 il Credito d ‘imposta per gli Investimenti Pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità agevolate.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro (articolo 1, comma 1098)

Il comma 1098 proroga sino al 30 giugno 2021 il credito d ‘imposta per l ‘adeguamento degli ambienti di lavoro riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,  per  la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi  comuni,  per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonch è in relazione  agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo  sviluppo  o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

La misura è pari al 60% delle spese sostenute, fino al un massimo di euro 80mila. Il beneficiari del credito possono optare, in alternativa all ‘utilizzo in compensazione, per la cessione del credito.

Incentivi auto a bassa emissione di CO2 (articolo 1, commi 652 – 657)

I commi da 652 a 657 dell ‘art. 1 prevedono dei contributi statali a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano tra il 1° Gennaio 2021 e il 31 Dicembre 2021 un veicolo nuovo di fabbrica.

Il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, se l ‘acquisto è contestuale alla rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 ed immatricolato prima del 2011; pari ad almeno 1.000 euro se vi è assenza di rottamazione.

Il contributo statale è riconosciuto nella misura di:

  • 2.000 euro per emissioni fino a 60 g/km;
  • 1.500 euro per emissioni comprese tra 61 g/km e 135 g/km.

e riguarda veicoli di categoria M1 (trasporto di persone, max 8 posti a sedere) con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro.

Per l ‘acquisto di veicoli nuovi di categoria N1 (autocarri per il trasporto di cose), fino al 30 Giugno 2021, è riconosciuto un contributo statale differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo che può arrivare sino a 8.000 euro.

Bonus idrico (articolo 1, commi 61 e 64 )

Al fine di promuovere obiettivi di risparmio delle risorse idriche, i commi da 61 a 64 dell ‘art. 1 della Legge di Bilancio, istituiscono il cosiddetto Bonus Idrico.

Il bonus è riconosciuto alle persone fisiche che entro il 31 Dicembre 2021 realizzano interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d ‘acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il Bonus Idrico è riconosciuto nella misura di 1.000 euro per ciascun beneficiario e non costituisce reddito imponibile n è rileva ai fini del computo del valore ISEE.

Le spese ammissibili che permettono di accedere al Bonus sono:

  • Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata acqua uguali o inferiori a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Il decreto del Ministro dell ‘ambiente e della tutela del territorio e del mare, di prossima emanazione, andrà a delineare le modalità di accesso ed erogazione del beneficio.

Bonus Acqua Potabile (articolo 1, commi 1087 – 1089)

Al fine di promuovere gli stessi obiettivi di razionalizzazione delle risorse idriche e di ridurre il consumo di contenitori in plastica per acque destinate ad uso potabile, i commi da 1087 a 1089 della Legge di Bilancio istituiscono a favore di persone fisiche ed esercenti attività di impresa il Bonus per acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, realizzati tra il 1° Gennaio 2021 ed il 31 Dicembre 2022.

Il Bonus prevede il riconoscimento di un credito d ‘imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per le persone fisiche e non superiore a 5.000 euro per i soggetti esercenti attività di impresa,arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; pertanto, rispettivamente, l ‘intensità massima di aiuto è pari ad euro 500 e ad euro 2.500.

Analogamente a quanto previsto in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e garantire un monitoraggio degli stessi, la fruizione del credito d ‘imposta è subordinata alla trasmissione telematica delle informazioni sui lavori eseguiti tramite il portale ENEA.

Si attende nei prossimi giorni l ‘adozione del provvedimento Agenzia delle Entrate volto a chiarire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d ‘imposta.

Superbonus 110% (articolo 1, commi 66 – 67)

La Legge di Bilancio ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Superbonus 110% tra le quali:

  • rientrano tra i soggetti beneficiari dell ‘agevolazione le persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • l ‘accesso alla detrazione è consentito anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perch è sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purch è al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • il Superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto (intervento trainante),per l ‘eliminazione delle barriere architettoniche (intervento trainato), agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • l ‘aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d ‘emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
  • per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (cappotto termico, impianto di climatizzazione e interventi antisismici), la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Devono essere rispettati, in ogni caso, i seguenti limiti di spesa: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all ‘interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall ‘esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
  • le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell ‘anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
  • gli interventi effettuati da persone fisiche su abitazioni unifamiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell ‘intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • gli interventi effettuati da condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell ‘intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell ‘intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per le spese sostenute dal 1° Luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Bonus edilizi (articolo 1, commi 58 – 60)

Con la nuova Legge di Bilancio vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:

Bonus Facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; la detrazione è utilizzabile in compensazione in 10 quote annuali di pari importo, salvo l ‘opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, cos come previsto dal decreto 34/20;

Detrazione Irpef al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nel limite massimo di spesa pari a euro 96.000; La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ecobonus, dal 50% all ‘85%  per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Per le singole unità immobiliari, la percentuale del bonus varia dal 50% al 65% a seconda che venga raggiunto il miglioramento di almeno due classi energetiche; per i condomini, varia dal 70% al 75%, in ragione della nuova classe energetica di riferimento.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all ‘80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all ‘85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per gli interventi antisismici (cd. Sismabonus), la detrazione va ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è pari al:

  • 70% delle spese sostenute se l ‘intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 80% delle spese sostenute se l ‘intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori;
  • 75% delle spese sostenute se l ‘intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore per i lavori condominiali;
  • 85% delle spese sostenute se l ‘intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori per i lavori condominiali.

Il limite massimo di spesa ammissibile per singola unità immobiliare è di 96.000 euro.

I soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi o per la cessione di un credito d ‘imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Bonus mobili per l ‘acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all ‘arredo dell ‘immobile oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, consistente in una detrazione Irpef del 50% da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare di spesa massima ammissibile pari a 16.000 euro per l ‘anno 2021; la fruizione del bonus mobili è subordinata alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con decorrenza 1° Gennaio 2020;

Bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonch è di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione Irpef del 36% va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro per immobile. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e i lavori in economia.

Contributo per l ‘acquisto di veicoli elettrici (articolo 1, comma 77)

Il comma 77 prevede un contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1. Il contributo è pari al 40% del prezzo d ‘acquisto ed è concesso per l ‘acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell ‘IVA.

 

link riferimenti GAZZETTA UFFICIALE

Ultimo aggiornamento 08/01/2021

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